REVOCA PREFETTIZIA PATENTE. ILLEGITTIMA SE DISPOSTA OLTRE IL TERMINE DI 90 GIORNI.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI
II Giudice di Pace di Bari, avv. Donato Mocciola, nella causa civile iscritta al n. 51 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2014 TRA D. F. S. – omissis -, rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Todisco con studio sito in Bitritto (BA) alla via Carlo Alberto n.106, presso cui è elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti. - OPPONENTE – E PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI - in persona del Prefetto in carica; legale rappresentante p.t., - OPPOSTO -All’udienza del 09/12/2014, ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 09/12/14.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DI¬RITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall’art. 45, co. 17 della L. n.69/09 (entrata in vigore il 04/07/09), si osserva che la domanda ha ad oggetto la richiesta di annullamento dell’ordinanza -ingiunzione prot. n. 688/2013-670 , emessa il 09.01.2014 dalla Prefettura di Bari e notificata il 18.01.2014 con cui veniva disposto la revoca della patente di guida posseduta dal ricorrente – Omissis -, in relazione al verbale di accertamento n. 439680622 in data 12.05.13 redatto dal Comando Stazione Carabinieri di Acquaviva delle Fonti (BA) per violazione dell’art 218 co. 6 del cds.. Il ricorrente chiedeva, in via d’urgenza, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e, nel merito, declaratoria di annullamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta. A sostegno dell’opposizione il ricorrente esponeva i motivi in fatto ed in diritto di cui sub 1) dell’atto di ricorso alle pagg. 2 e 3, che qui si abbiano per riportati e trascritti integralmente. Instauratosi il contraddittorio, l’opposta Autorità si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, depositando il rapporto, unitamente agli atti relativi al procedimento amministrativo istruito Senza che venisse espletata attività istruttoria probatoria, all’udienza indicata in premessa, la causa veniva decisa e data lettura del dispositivo in udienza. Con unico mezzo di gravame, il ricorrente lamenta il mancato rispetto del termine di cui all’art. 2 della legge 241 del 1990 nell’adozione da parte del Prefetto di Bari dell’ordinanza prefettizia di revoca della patente di guida a seguito della violazione contestata ex art. 218 co. 6 del CDS in data 12.05.2013 dal Comando Stazione Carabinieri di Acquaviva delle Fonti (BA) perché sorpreso alla guida di un veicolo a motore durante il periodo di sospensione della validità del documento di guida in suo possesso. Eccepiva la tardività e conseguenzialmente la nullità dell’ordinanza de qua emessa dal Prefetto per la sanzione accessoria della revoca comminata, in relazione al verbale di contestazione di cui innanzi, in violazione del principio di proporzionalità, efficacia ed efficienza delia P.A. e del mancato rispetto di gg. 90, termine da considerarsi congruo per l’adozione del provvedimento (ex art. 2 L. 241/90), rilevando, altresì, la circostanza che nella specie il provvedimento impugnato risulta emesso e notificato a distanza di ben otto mesi dal commesso illecito. Osserva questo giudicante, nel merito, che l’eccepita eccezione di nullità dell’ordinanza de qua per violazione dei termini è fondata, così come sollevata dal ricorrente per l’ampio tempo trascorso dal commesso illecito, sino alla emissione del provvedimento del Prefetto di revoca della patente di guida. Infatti, ai sensi dell’art. 219 co. 1 del cds, quando è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall’art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, come nel caso di specie. Il co. 2 di detta norma codicistica sancisce che nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’or¬dinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione….Omissis……Secondo giurisprudenza di legittimità, il provvedimento prefettizio deve considerarsi illegittimo ove non sia adottato entro un lasso di tempo ragionevole. Lo stesso art. 2 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo considera normale per l’adozione d’una determinazione da parte della P.A. il termine di novanta giorni. (Cass. S.S.U.U. n. 13226/2007). Pertanto si può concludere che il provvedimento di revoca della patente da parte del Prefetto è illegittimo se disposto oltre il termine di 90 giorni, in quanto inficiato da illegittimità per violazione di legge ex art. 2 della L. 241/90, ritenendosi l’ordinanza tardiva.
Per quanto innanzi espresso, il ricorso deve essere accolto ed annullata l’ordinanza impugnata che va perciò resa inefficace. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicate in dispositivo.
IL GIUDICE DI PACE definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta - con ricorso depositato in data 17/02/14 - da D. F. S. nei confronti del PREFETTO DI BARI, così provvede: 1) ACCOGLIE l’opposizione e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, rendendolo così inefficace; 2) CONDANNA la resistente Prefettura di Bari alla rifusione in favore del ricorrente delle spese relative al giudizio che liquida in complessivi € 500,00, di cui € 233,00 per esborsi, oltre accessori di legge (Iva, Cap e spese gen. nella misura del 15%); 3) Sentenza esecutiva come di legge. Così deciso in Bari, lì 09/12/2014.
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