MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA E/O LIBERTÀ VIGILATA E SORVEGLIANZA SPECIALE - CESSAZIONE EFFETTI.
"Misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti".
N.17/2010 R.G.M.P.
TRIBUNALE DI BARI Terza Sezione Penale
in funzione di Tribunale per le misure di prevenzione,
composto dai magistrati:
1) Dr Francesca La Malfa Presidente
2) Dr. Giuseppe Battista Giudice relatore
3) Dr. Rosa Caramia Giudice
riuniti in camera di consiglio per deliberare sull'istanza qui pervenuta il 24.5.2013 da R. S., ... tendente ad ottenere la revoca della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno per la durata di anni due, applicata con decreto n. 57/' 11 del 23.2.2011 di questo stesso Tribunale; letti gli atti e sentite le parti, il collegio come sopra composto
OSSERVA
La richiesta del R. è fondata sulla circostanza che, dopo aver egli ricevuto notifica del provvedimento di questo Tribunale che applicava nei suoi confronti la sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno, veniva sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro per anni 1, giusta ordinanza in data 17.1.2013 del magistrato di sorveglianza di Bari, che sostituiva quella della libertà vigilata.
L'instante invoca l'art. 10 della L.n. 1423/1956, a mente del quale "Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti". Si cita anche l'art. 12, secondo cui (comma 2°) "L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva". Le citate disposizioni sono attualmente riprodotte dagli artt. 13 e 15 D.Lgs n. 159/2011.
L'istanza è fondata.
Il caso di specie rientra in pieno nella previsione legislativa, posto che il R. è stato sottoposto alla misura di sicurezza detentiva dopo l'esecuzione della misura di prevenzione.
Sul punto, l'interpretazione giurisprudenziale al quale questo collegio intende conformarsi riconosce la prevalenza della misura dì sicurezza su quella di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno. Ne consegue che, divenuto definitivo, nelle more del giudizio di prevenzione, il provvedimento applicativo della misura di sicurezza detentiva, devono ritenersi venuti meno gli effetti della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la ragione che il divieto di contemporanea applicazione della misura di sicurezza detentiva e dell'indicata misura di prevenzione, è operante dal momento in cui il provvedimento che ha disposto la misura di sicurezza sia divenuto irrevocabile (cfr. Cass. Pen., Sez. la, n. 438 del 25/01/1994 - 26/03/1994, Graziano).
La ratio della norma è da riconoscersi nella durata non predeterminata della misura di sicurezza, che può essere prolungata oltre la misura indicata in caso di persistente pericolosità sociale del soggetto, rendendo così ultronea la contemporanea sottoposizione anche alla misura di prevenzione, anch'essa finalizzata a contenere la pericolosità sociale del soggetto.
In ragione di tanto, rispetto al R. va dichiarata la cessazione degli effetti della misura di prevenzione.
P.Q.M. Il Tribunale
Visti gli artt. 10 e 12 L.n. 1423/1956 (ora 13 e 15 D.Lgs n. 159/2011),
ACCOGLIE
l'istanza indicata in premessa e, per l'effetto, dichiara cessati gli effetti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno imposta a R. S., come sopra più compiutamente generalizzato, con n. 57/'11 del 23.2.2011 di questo stesso collegio.
Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti e gli altri adempimenti di rito. Così deciso in Bari il 25.9.2013
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