REVOCA PATENTE - OPPOSIZIONE
NULLITÀ DELL'ORDINANZA PER MANCANZA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI E DEI PRESUPPOSTI PER VIOLAZIONE DEI TERMINI.
II Giudice di Pace di BARI, dott. Loreto Domenico DE STEFANO ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10349112 R.G. e promossa con ricorso depositato in data 4/12/2012 da: L. M., elettivamente domiciliato in Bitritto alla via Cario Alberto n.106 presso lo studio dell'avv. Giovanna Carmela ROMITA, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti -ricorrente- contro Prefettura di BARI - U.T.G. in persona del legale rappresentante p.t. -resistente-contumace- nel giudizio avente per oggetto: OPPOSIZIONE ad ordinanza prefettizia e sanzione revoca patente di guida. SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso depositato il 4/12/12, l'istante L.M. proponeva opposizione avverso l'ordinanza prot. 2226/2011- 39367, emessa dal Prefetto di BARI in data 15/10/12, notificata il 4/11/12, per la revoca della patente di guida cat. B n. U19829380K a seguito di violazione dell'art. 218 co. 6 C.d.S.; eccepiva il vizio di forma dell'ordinanza per la sanzione accessoria in riferimento al verbale n. 237801027 dei Carabinieri di Mola di Bari riguardo ad una violazione contestata in data 31/8/2011, nonchè la tardività della stessa in violazione del principio di proporzionalità, efficacia e efficienza della P.A. e del rispetto del termine di gg. 90 (art. 2 L. 241/90). Invero il provvedimento veniva notificato a distanza di ben un anno e tre mesi (art. 218 co.2 CdS) dalla presunta violazione contestata. Letto il ricorso, con decreto del 12/12/12 il Giudicante fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 1/02/2013. La Prefettura di BARI non si costituiva, nè depositava gli atti relativi alla dedotta ed impugnata ordinanza in relazione all'infrazione contestata dai C.C. di Mola di Bari in data 31 agosto 2011. Precisate le conclusioni, il Giudicante all'udienza del 1/02/2013 previa discussione decideva la causa con lettura del dispositivo - sentenza. MOTIVI della DECISIONE Osserva il Giudicante che il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento impugnato, con tutte le conseguenze di legge. Vertendosi sul corretto esercizio della potestà impositiva da parte della P.A. e quindi sulla verifica dei presupposti per la emissione della impugnata ordinanza alla citata infrazione al C.d.S., va dichiarata la competenza del Giudice di Pace adito. Nel merito va detto che l'onere della P.A. di suffragare la propria pretesa sanzionatoria non è stato assolto, in considerazione dell'inerzia processuale e soprattutto per il mancato deposito della documentazione richiesta da parte della richiamata Prefettura-U.T.G. Invero l'eccepita nullità dell'ordinanza per mancanza degli elementi essenziali e dei presupposti per violazione dei termini è fondata, unitamente all'eccezione sollevata per mancata adeguata motivazione, così come sollevata dal ricorrente per l'ampio tempo trascorso sino all'emissione del provvedimento del Prefetto. Assorbente risulta tale eccezione di nullità del procedimento per tardività a causa della carenza di documentazione. Tali eccezioni preliminari ed assorbenti consentono di ritenere il procedimento amministrativo viziato da illegittimità per violazione dell'art. 2 L. 241/90, ritenendosi l'ordinanza impugnata tardiva e carente dei presupposti previsto dalla legge a pena di nullità. Di conseguenza le doglianze proposte in ricorso risultano fondate ed accoglibili con conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza, con le conseguenze di legge. Le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 91 u.co così come novellato, seguono la parziale soccombenza della P.A. e dal Giudicante vengono ex actis liquidate come da separato dispositivo, considerata anche l'onerosità dell'opposizione per il previsto contributo unificato pari ad E 206,00. In conclusione, sciogliendo la riserva formulata all'udienza di discussione del 1/2/2013 P.T.M. Il Giudice di Pace di BARI, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da L.M. nei confronti della Prefettura di BARI- U.T.G. con ricorso depositato in data 4/12/12 (proc. n. 10349/12 RG.) avverso l'ordinanza prot. 2226/2011-" 39367, emessa dal Prefetto di BARI in data 15/10/12, notificata il 4/11/12, per la revoca della patente di guida cat. B n.U19829380K a seguito di violazione dell'art. 218 co. 6 C.d.S.; - visti gli artt. 22 e 23, co. 12 legge 689/81, così provvede 1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla gli atti impugnati, con tutte le conseguenze di legge; 2) condanna la resistente Prefettura di Bari al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in favore dell’istante nella misura complessiva di €.150,00 per compenso professionale ed €.206,00 per rimborso contributo unificato, oltre accessori come per legge se dovuti. Così deciso in BARI, 1 febbraio 2013.
NON SPETTA ALLA DIFESA DOVER DIMOSTRARE LA DESTINAZIONE ALL'USO PERSONALE DELLA DROGA DETENUTA.
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CONCORSO NEL REATO - DETENZIONE DI STUPEFACENTI - CONNIVENZA NON PUNIBILE.
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REATO EX ART. 337 C.P. INDICAZIONI DI CIRCOSTANZE IDONEE A RAPPRESENTARE IL PERICOLO CORSO DAGLI INSEGUITORI.
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DETENZIONE SOSTANZA STUPEFACENTE IN CARCERE - INSUFFICIENZA DI ELEMENTI ATTI A PROVARE LA DESTINAZIONE ALLO SPACCIO.
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Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva. Articolo 139. C.P.
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POSSIBILE LA REVISIONE DEL PROCESSO EX ART.630 C.P.
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Inserito il 27/03/2019
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