REDAZIONE DELLA SENTENZA E SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DELLA CUSTODIA CAUTELARE
Redazione della sentenza e sospensione obbligatoria della custodia cautelare
Risolvendo il contrastato problema “se il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione della sentenza possa essere assunto d'ufficio senza che le parti debbano interloquire”, la Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, con sentenza 31 marzo – 13 luglio 2011, n. 27361, Presidente Lupo, Relatore Siotto, ha enunciato il seguente principio di diritto: "il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione della sentenza - ordinario o differito per le ragioni normativamente previste - puo' essere assunto di ufficio senza che le parti interloquiscano in proposito".
Secondo la Corte, "solo dalla espressa indicazione del differimento del termine di deposito e dall'inserimento di tale indicazione in dispositivo conseguono determinati effetti e, in particolare, l'operativita' dell'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. e), nonche' dell'art. 548, commi 1 e 2, c.p.p.". Sicche' “qualora il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza avere preventivamente indicato un termine nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., il termine di impugnazione e' quello di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), stesso codice, decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza” (cfr. sent. cit. Bianco), mentre, ove il giudice abbia ritenuto particolarmente complessa la stesura della motivazione ed abbia, esplicitando siffatto giudizio di complessita', formalmente indicato in dispositivo un termine di stesura superiore a quello ordinario di 15 giorni, consegue (ma solo in siffatto caso e senza possibilita' di surroga in presenza di una qualsivoglia dilazione di fatto) per l'impugnante il termine piu' favorevole di 45 giorni, atteso che “detto termine, con decorrenza prefissata, trova il presupposto nel provvedimento con il quale il giudice contestualmente alla lettura del dispositivo manifesta la volonta' di avvalersi del potere discrezionale di prolungare il termine per il deposito della sentenza” (in esatti termini, Cass. S.U. 30/04/1997 n.5878, Bianco; v. anche, Cass. Sez. 6, n. 16825 del 08/04/2010, Aloisi; Sez. 3, n. 36549 del 08/07/2008, Monaco; Sez. 6, n. 1253 del 21/10/2003, Barella; Sez. 1, n. 5853 del 07/11/2000, Gubert).
Rassegna Giurisprudenziale