ART.671 C.P.P., COMMA 1 ULTIMA PARTE - STATUS DI TOSSICODIPENDENZA - UNICITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO - SUSSISTENZA DELLA CONTINUAZIONE
TRIBUNALE DI BARI Sezione II penale
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Forleo – Presidente; Dott.ssa Valeria Spagnoletti - Giudice rel.; Dott.ssa Maria Cristina Pugliese - Giudice (G.O.T.); visti gli atti del procedimento n. 272/13 R.G. Es.; letta l'istanza formulata dall' avv. Mauro Todisco nell'interesse di R.V., nato a Bari il 6/5/1975, in atti compiutamente generalizzato, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Lecce, con la quale è stata richiesta l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c. p. p. con riferimento alle seguenti sentenze:
1. Sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Bari del 19.1.1994, irrev. il 6.3.1994, di applicazione su richiesta delle parti della pena di anni 2 di reclusione ed € 516,46 di multa per il reato di cui agli 81-629 c.p. commesso in Bari il 11.11.1993
2. Sentenza della Corte di Appello di Bari del 24.10.2011, irrev. il 2.10.2012, di condanna alla pena di anni 5 di reclusione ed € 18.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81-110 c.p.- 73, D.P.R. 309/90, commesso in Bari il 6.6.1994;
3. Sentenza del Tribunale di Bari del 27.12.1995, irrev. il 11.4.1996, di condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 103729 di multa per i reati di cui agli artt. 81-629¬582 c.p., commessi in Bari il 30.8.1994;
4. Sentenza del G.U.P. di Bari del 1.6.1995, irrev. il 4.12.1995, di applicazione su riclieista della pena di anni 2 di reclusione ed € 1239,50 di multa per i reati di cui agli artt. 81-56-629-605 c.p. commessi in Bari fino al 19.1.1995;
5. Sentenza della Corte d'Appello di Bari dell'11.7.2000, irrev. il 5.3.2001, di condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed € 413,17 di multa per i reati di cui agli artt. 81-110-628-582 c.p., commessi in Bari U15.6.1999;
6. Sentenza del Tribunale di Bari del 24.9.2001, irrev. il 28.9.2003, riformata solo limitatamente alla commisurazione della pena dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza del 29.5.2003, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed €300 di multa, per il reato di ad agli artt. 110-624-625 c.p.commesso in Bari il 21.7.2001;
7. Sentenza della Corte d'Appello di Bari del 26.2.2007, irrev. il 27.4.2007, di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed € 300,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624-625 c.p. commesso in Bari il 1.4.2002;
8. Sentenza del Tribunale di Bari del 16.3.2007, irrev. il 15.5.2009, di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed € 400,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 56¬624-625 c.p., commesso in Bari il 23.10.2002;
9. Sentenza del Tribunale di Bari del 18.11.2002, irrev. il 4.3.2003, di applicazione su richiesta della pena di mesi 6 di reclusione ed € 300,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624-625-707 c.p.commessi in Bari il 11.11.2002;
10. Sentenza della Corte d'Appello di Bari del 15.6.2011, irrev. il 28.9.2012, di condanna alla pena di anni uno e mesi 9 di reclusione ed € 550, 00 di multa per il reato di cui agli artt. 110-56-628 c.p. commesso in Bari il 7.11.2002;
11. Sentenza del Tribunale di Bari del 6.7.2007, irrev. il 2.10.2012, di condanna alla
pena di mesi otto di reclusione ed € 300,00 di multa per il reato di cui all'art. 648
c.p. commesso in Bari il 12.1.2003;
richiesta motivata sul presupposto che le azioni criminose per le quali è stata accertata la penale responsabilità del Capriati sarebbero riconducibili all'attuazione di un medesimo programma criminoso;
sentite le parti;
sciogliendo la riserva di cui al verbale di causa del 6.3.2014;
acquisite e lette le sentenze cui si riferisce l'istanza, e rilevanti ai fini del decidere, nonché il certificato del casellario giudiziale; ritenuta la propria competenza;
OSSERVA
quanto segue.
Nella presente fattispecie appaiono sussistenti le condizioni per l'accoglimento solo parziale delle richiesta avanzata dal detenuto R.V..
Occorre premettere che lo stato di tossicodipendenza non comporta automaticamente ¡1 riconoscimento della unicità del disegno criminoso tra più reati, dovendo la disposizione
in oggetto essere interpretata nel senso che il giudice della cognizione e/o della esecuzione non può omettere di valutarlo ove esso sia allegato dall'interessato o emerga dagli atti (così Cass., 7-30 novembre 2006, n. 39704, CED 235045);
In altre parole, il giudice, nell'applicare l'ultima parte dell'art. 671 c.p.p., comma 1, è tenuto a prendere in considerazione lo status di tossicodipendenza per giustificare la unicità del disegnò criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione ( vedi Cass., Sez. 1, 14-21 febbraio 2007, n. 7190, nonché Cassazione penale sez. V, 23 febbraio 2010 (udienza), n. 10797); quindi, anche a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve comunque verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita; d) la tipologia dei reati; e ) il bene protetto; f) l'omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per il riconoscimento della continuazione, così come sopra individuati, in relazione ai reati di cui alle sentenze sopra elencate dal n. 1) al n. 4) e dal n. 7) al n. 11), con esclusione, quindi, delle sentenze di cui ai nn. 5) e 6);
Preliminarmente, occorre rilevare come dalla certificazione del SERT di Bari, prodotta in atti, risulti che il R. ha avviato un primo percorso terapeutico in data 3.10.90, per poi tornare in cura in data 22.11.2005, nulla constando dagli atti circa il periodo intermedio in ordine alla ininterrotta prosecuzione dello stato di tossico-alcooldipendenza dell'odierno istante ed essendo, anzi, verosimile che l'interessato, essendo stato detenuto per considerevoli periodi di tempo, abbia sospeso a tratti l'utilizzo delle sostanze da cui era dipendente.
In tale contesto, può constatarsi come gli episodi di cui alle sentenze nn. 1) , 3) e 4) siano relativi a fattispecie incriminatrici analoghe nonché a condotte offensive delle medesime obiettività giuridiche (come si evince dagli atti, trattasi di plurime estorsioni, talora accompagnate da lesioni o reati contro la persona); inoltre, com'è agevolmente apprezzabile dalla lettura delle motivazioni delle sentenze, i fatti concreti si riferiscono a ripetuti episodi di costrizione, con le medesime modalità violente e minacciose, della madre dell'istante, G.P., e di altri familiari, alla consegna in favore del R. di somme di denaro, verosimilmente destinate all'acquisto di sostanze stupefacenti, episodi verificatisi con frequenza ed in un arco temporale sostanzialmente ravvicinato (novembre 1993- gennaio 1995).
A parere del Collegio, tali elementi evidenziano con sufficiente chiarezza la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, correlata alla stessa identità dei beni oggetto della condotta criminosa e dall'omogeneità delle condotte penalmente rilevanti ascritte all'istante; è, invero, certamente apprezzabile, anche in ragione dello stato di tossicodipendenza dell'istante, all'epoca documentato, una medesima deliberazione volitiva funzionale all'unificazione delle condotte nel medesimo disegno criminoso di cui all'art. 81 cpv., c.p.
Nella medesima sequenza ben può rientrare l'ulteriore reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di cui alla sentenza sub 2), perché, pur trattandosi di una diversa norma giuridica violata, l'episodio delittuoso si inscrive perfettamente, nel contesto complessivo sin qui delineato, in un' unica determinazione volitiva: si tratta, all'evidenza, di un fatto-reato verificatosi nel medesimo arco temporale di riferimento (giugno 1994), palesemente funzionale al procacciamento di risorse economiche e all'accesso a sostanze stupefacenti da parte del R. anche per consumo proprio.
Al contrario, analoghe conclusioni non possano trarsi per quanto attiene ai fatti oggetto delle sentenze sub 5) e 6), in difetto, peraltro, di una documentazione dell'attualità della tossico-alcooldipendenza, relative a episodi criminosi (una rapina ed il furto di un carrello da un supermercato in concorso con terzi) del tutto eterogenei tra loro, così come rispetto a tutti gli altri poc'anzi elencati, che non possono in alcun modo stimarsi collegati, sotto il profilo volitivo, con le condotte oggetto delle altre sentenze richiamate nell'istanza; tanto, vieppiù alla luce della circostanza che i fatti si siano realizzati in un ambito temporale (rispettivamente, giugno 1999 e luglio 2001) assolutamente diverso, con uno iato temporale enorme, sia con riferimento ai due specifici episodi (oltre 2 anni), sia rispetto agli ulteriori episodi oggetto delie restanti pronunce giurisdizionali (più di 4 anni dopo l'estorsione di cui alla sentenza sub 4) e circa un anno prima del delitto di cui alla sentenza sub 7).
A tal proposito non può sottacersi come, in assenza di prova aliunde dell'unicità del disegno criminoso (ed anzi, in presenza di ulteriori indici, quali quelli sopra esposti, che depongono in senso contrario), il considerevole lasso di tempo intercorso tra le singole azioni delittuose, può essere dal giudice negativamente apprezzato, costituendo un elemento di valutazione che, seppur privo di validità assoluta, è certamente rilevante ai fini dell'esclusione dell'unicità del disegno criminoso (cfr. Cass. sez. I sent. 02529 del 27.7.92 ce. 1.6.1992 rv. 191458).
In tale contesto, non può sottacersi come l'esistenza di un unico disegno criminoso vada allegata e provata da parte del richiedente e, secondo un costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, "va tenuta ben distinta dal generico programma di attività delinquenziale, implicando essa, a differenza di quest'ultimo, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali" e "non può essere presunta sulla sola base dell'identità o dell'analogia dei titoli di reato, ma deve trovare dimostrazione di specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che essa sia realmente configurabile" (cfr. Cass. sez. I sent. n. 2074 del 5.6.92 - ce. 11/5/92).
Ancora di recente la S.C. ha ribadito che "in relazione al possibile riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto oggetto di giudizio e fatti precedentemente giudicati, l'identità del disegno criminoso non può presumersi e, pertanto, l'interessato ha un onere di allegazione che non viene assolto con la mera indicazione dei procedimenti e delle sentenze, occorrendo anche la specificazione dei concreti elementi - e tali non sono il riferimento al solo dato temporale tra la commissione dei vari reati o quello al generico programma di attività delinquenziale - dai quali possa desumersi, attraverso un ragionamento condotto alla stregua di rigorosi criteri di ordine logico, la sussistenza delle condizioni alle quali. l'articolo 81 comma 2 del c.p. subordina l'applicazione della disciplina della continuazione" (così Cass. sez. V sentenza 22 ottobre 1998¬19 gennaio 1999 n. 719).
Pertanto, l'istanza di applicazione dell'istituto del reato continuato va disattesa limitatamente ai reati di cui alle citate sentenze sub 5) e 6), poiché, in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento, dedotto dall'interessato o apprezzabile dagli atti, i due episodi delittuosi, commessi a così rilevante distanza temporale e con modalità totalmente' diverse, non possono essere sussunti all'interno di un progetto che entrambi li comprendesse, nelle essenziali caratteristiche concrete, fin dall'inizio della serie; del resto, la rilevante distanza cronologica tra i reati (si ribadisce, non inferiore a 1-2 anni) è compatibile ed anzi appare maggiormente in linea con una mera e occasionale reiterazione dipendente da contingenti opportunità.
Va, invece, riconosciuta, ad avviso del Collegio, la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze da sub 7) a sub 11) dell'istanza, sulla base di tutti i principi sin qui richiamati, atteso che essi attengono ad un arco di tempo assai ravvicinato (cinque episodi nel giro di pochi mesi, da aprile 2002 a gennaio 2003), a violazioni e condotte perfettamente omogenee (episodi di furto o ricettazione, tutti relativi a veicoli posteggiati sulla pubblica via, in particolare a ciclomotori, ed agli oggetti in essi custoditi);
Così profilata la sussistenza della continuazione tra tutte le condotte oggetto delle sentenze indicate, con esclusione di quelle oggetto delle sentenze sub 5) e 6), e ritenuto di condividere, con riferimento alla continuazione già riconosciuta in sede di cognizione, le argomentazioni già spese a riguardo all'interno dei singoli provvedimenti giurisprudenziali, deve ritenersi, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 81 c.p.:
- per il primo reato continuato, violazione più grave quella del 6.6.1994 di cui alla sentenza sub 2); la pena complessiva deve essere pertanto rideterminata adottando come pena base quella sopra citata di anni cinque di reclusione ed € 16.000 di multa, aumentata di mesi quattro ed € 103,29 di multa per il reato, già posto in continuazione, di cui alla sentenza sub 3), ulteriormente aumentata di mesi otto di reclusione ed € 180,00 di multa per il reato di cui alla sentenza sub 1), nonché di mesi otto di reclusione ed € 400,00 di multa per il reato di cui alla sentenza sub 4); per il secondo reato continuato, violazione più grave quella del 7.11.2002 di cui alla sentenza sub 10); la pena complessiva deve essere pertanto rideterminata adottando come pena base quella sopra citata di armi uno e mesi 9 di reclusione ed € 550,00 di multa, aumentata di mesi quattro ed € 100,00 di multa per il reato di cui alla sentenza sub 7), ulteriormente aumentata di mesi quattro di reclusione ed € 150,00 di multa per il reato di cui alla sentenza sub 8), ulteriormente aumentata di mesi due di reclusione ed € 75,00 di multa per il reato di cui alla sentenza sub 9), nonché di mesi tre di reclusione ed € 100,00 di multa per il reato di cui alla sentenza sub 11); commisurazione, questa, che appare equa ai Collegio ai sensi degli arti. 132-133 c.p.
La pena complessiva per i titoli sopra indicati va pertanto rideterminata rispettivamente in complessivi anni 6 e mesi otto di reclusione ed € 16.683,29 di multa ed in anni due e mesi 10 di reclusione ed € 975,00 di multa.
P.Q.M.
Letto l'art. 671 c.p., in parziale accoglimento dell'istanza avanzata da R. V., applica la disciplina della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze di cui ai punti sub 1), 2), 3) e 4) che precedono, determina la pena complessiva a carico dell'istante in anni 6 e mesi otto di reclusione ed € 16.683,29 di multa, così aumentata con le modalità di cui in motivazione la pena di cui alla sentenza sub 2) più volte indicata; applica, inoltre, la disciplina della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze di cui ai punti sub da 7) a 11) che precedono, determina la pena complessiva a carico dell'istante in anni due e mesi 10 di reclusione ed € 975,00 di multa, così aumentata con le modalità di cui in motivazione la pena di cui alla sentenza sub 10) più volte indicata;
rigetta nel resto l'istanza di cui in premessa.
Si comunichi come per legge a tutte le parti ed al P. M. in sede ufficio esecuzione. Bari, 20.3.2014
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