NON SPETTA ALLA DIFESA DOVER DIMOSTRARE LA DESTINAZIONE ALL'USO PERSONALE DELLA DROGA DETENUTA.

È quanto stabilito dal Giudice Monocratico del Tribunale di Bari con la sentenza n.2477/2017
M. G. Imputato del reato di cui all’art. 73 co.1 e 4 dpr 309/90 per avere detenuto a fine di cessione a terzi, custodita in una busta riposta nella tasca destra del giubbotto, sostanza stupefacente del tipo. marijuana del peso di gr. 95 da cui erano ricavabili n. 390 dosi. In Bari, il 29.12.2016.
MOTIVAZIONE
In data 29.12.2016 M. G. veniva arrestato e presentato per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo innanzi a questo Giudice.
Convalidatone l’arresto, applicata la misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e ammessa la richiesta di rito abbreviato, il Giudice rinviava all’odierna udienza per la discussione. All’esito, le parti hanno rassegnato le conclusioni nei termini sopra riportati, e il Tribunale ha infine pronunciato sentenza come da dispositivo.
Non sussiste la penale responsabilita dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, alla stregua di quanto chiaramente emerge dalle suddette risultanze probatorie.
Ed invero, dai verbali di arresto e di sequestro gia in atti é emerso che in data 29.12.2016 i militari in servizio presso il NORM di Bari, alle ore 13.50 circa, nel transitare in via Tommaso d’ Aquino, notavano l’odierno imputato fermo all’interno di un condominio e, pertanto, decidevano di sottoporlo a perquisizione personale e all’interno della tasca destra del giubbotto che indossava rinvenivano un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di 95 grammi, sostanza stupefacente che veniva immediatamente sottoposta a sequestro e analizzata mediante narcotest. (cfr. verbali di sequestro, verbale di arresto in flagranza di reato e verbale di esecuzione di prova Narcotest, nonché accertamento tecnico sulla sostanza effettuato presso il L.A.S.S. dei Carabinieri, in atti).
Orbene, le illustrate emergenze non consentono di dipanare i dubbi circa la penale responsabilita del M.; I’imputato é stato colto nel possesso e nella esclusiva disponibilita di sostanza stupefacente; il dato ponderale peré non esclude categoricamente una detenzione per fini personali, in assenza di altri elementi specifici da cui desumere |’attivita di spaccio; la perquisizione domiciliare, infatti, ha dato esito totalmente negativo poiché nessun elemento atto al confezionamento della sostanza stupefacente da vendere é stato rinvenuto e neppure somme di denaro dalle quali poter presumere una precedente corresponsione di denaro.
In ordine ai reati concernenti le sostanze stupefacenti, il giudice deve valutare globalmente, assieme al dato quantitativo, che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili, le modalita di presentazione e le altre circostanze dell'azione. All'uopo, si precisa, tuttavia, che il considerevole numero di dosi ben può essere ritenuto un indice della destinazione della droga a un uso non esclusivamente personale. Si rileva, inoltre, come non spetti alla difesa dover dimostrare la destinazione all'uso personale della droga detenuta essendo a ciò tenuta l'accusa che, secondo i principi generali, deve dimostrare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale.
L’imputato va, pertanto, assolto dal reato a lui ascritto. P.Q.M. Visti gli artt. 530 comma 2 c.p.p. ASSOLVE M. G. dal reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.
Visto Part. 300 c.p.p. dichiara la cessazione di efficacia della misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. disposta nei confronti del predetto.
Confisca e distruzione di quanto in sequestro. Motivazione riservata entro il termine di giorni quindici. Bari, 20 giugno 2017.

Rassegna Giurisprudenziale

NON SPETTA ALLA DIFESA DOVER DIMOSTRARE LA DESTINAZIONE ALL'USO PERSONALE DELLA DROGA DETENUTA.
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